È stata pubblicata la nota operativa 50647 del 16 novembre 2018 e la tabella con i requisiti relativa ai pensionamenti del personale della scuola dal 1° settembre 2019, in attuazione del Decreto Ministeriale 727 del 15 novembre 2018.

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 12 dicembre 2018.
Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2019. Sempre nelle stesse date è possibile revocare la domanda di dimissioni che va condizionata all’effettivo possesso dei requisiti.

Per le dimissioni relative alla fruizione dell’istituto dell’APE sociale, in vista di modifiche normative, è prevista una specifica circolare.

Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online: sul sito della Cgil è disponibile una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione. Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione che deve essere inviate direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
  2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Va sottolineato che la circolare dà per scontato che non ci sia più in servizio personale della scuola che avesse i requisiti pre Fornero alla data del 31 dicembre del 2011 e parte direttamente dai requisiti previsti dalla Riforma Fornero, che purtroppo quest’anno subiranno gli innalzamenti previsti dall’aspettativa di vita.

Regole per l’accesso alla pensione previste dalla legge 214/11

Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sono i seguenti:

Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi

67 anni entro il 31 dicembre 2019.

Pensione anticipata

  • per le donne, 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2019;
  • per gli uomini, 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2019.

Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243)

Per le sole donne resta in vigore la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 7 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva.
Il pensionamento è consentito dal 1° settembre 2019
a condizione che il requisito di contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e quello anagrafico entro il 31 luglio 2016. L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.

Trattenimento in servizio

Il trattenimento in servizio può essere richiesto dal personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019 non abbia maturato a quella data l’anzianità pensionistica di 20 anni.
L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungano i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2019.

Si allega :